Statuto

Art. 1
E’ Costituita l’Associazione denominata FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C ONLUS

Art. 2
L’Associazione ha sede in Roma, Piazza del Torraccio di Torrenova  n. 28 –  00133 Roma

Art. 3
L’Associazione non persegue fini di lucro ma l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nell’ambito di un più ampio progetto di solidarietà umana si propone di realizzare le finalità indicate dal codice 1 delle attività previste dall’art.10 del D.LGS 460/97, valorizzando e sostenendo l’accoglienza di minori in difficoltà secondo le seguenti modalità:
a) operare a sostegno delle famiglie che si sono orientate all’adozione internazionale in   collaborazione con le associazioni riconosciute in conformità alla normativa vigente, incontrandosi con il bisogno di vivere in una famiglia da parte di un bambino in effettivo stato di abbandono e per il quale non siano possibili soluzioni migliori nella sua terra di origine, con particolare attenzione ai bambini in età scolare e preadolescenti;
b) promuovere attività internazionali di sostegno all’infanzia abbandonata in situazioni e realtà di particolare bisogno volti a garantire possibilità di vita migliore e prevenire l’abbandono attraverso la realizzazione dì strutture e servizi sociosanitari adeguati e collaborando alla formazione di operatori professionali con l’obiettivo primario di risolvere il problema laddove i bambini vivono ed hanno le loro radici.
E’ fatto divieto all’Associazione dì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e comunque diverse da quelle tipiche delle ONLUS

Art. 4
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Patrimonio – Esercizi Finanziari

Art. 5

Il patrimonio sociale sarà costituito:

a) dal patrimonio iniziale;

b) da quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al finanziamento dall’Associazione;

c) da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

Art. 6

L’ esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte dalla medesima ed unitaria struttura.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

Art. 7

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni che dichiarino di condividere ed accettare gli scopi dell’Associazione e che intendono partecipare all’attività dell’Associazione e/o siano professionalmente e culturalmente interessati allo studio dei problemi comunque connessi agli scopi dinanzi citati. Possono inoltre far parte dell’Associazione, enti, associazioni o istituti aventi scopi analoghi e/o affini.

I soci, come previsto dal regolamento interno, debbono garantire l’effettività del rapporto, con esplicita esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa.

Art. 8

Le domande di adesione all’Associazione vanno presentate alla sede sociale e saranno esaminate dal Comitato Direttivo che potrà accoglierle o respingerle con provvedimento motivato.

All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.  Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

 Art. 9

Gli associati sono tenuti:

a) alla corresponsione delle quote nella misura stabilita dal Comitato Direttivo;

b) ad osservare Io Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea degli associati e dal Comitato Direttivo.

Art. 10

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 11

I soci possono recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, anche senza giusta causa.

Art. 12

Tutti i soci hanno il pieno godimento dei diritti sociali; il diritto di voto per l’approvazione del bilancio, delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, e per ogni delibera spetta ai soci partecipanti maggiori di età.

Organi

Art. 13

Sono organi del ‘Associazione:

l ‘Assemblea degli associati

il Comitato Direttivo

il Presidente

il Collegio dei Revisori.

Assemblea

Art. 14

Gli associati, tutti di maggiore età  formano l’Assemblea e hanno diritto al voto in ragione di uno ciascuno. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice. L’eventuale assemblea in seconda convocazione può aver luogo solo ventiquattro ore dopo la prima e sempre che ne sia fatta comunicazione nell’avviso di convocazione. Anche per le delibere concernenti le modifiche dello statuto valgono le maggioranze sopra indicate.

 Art. 15

L’Assemblea delibera in merito:

all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

alla nomina del Comitato Direttivo;

alla nomina del Collegio dei Revisori;

all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Art. 16

L’Assemblea viene convocata almeno due volto l’anno, presso la sede sociale o in altre località stabilite dal Comitato Direttivo. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare va spedito almeno otto giorni prima della riunione, ai soci a cura del Presidente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presi-dente, in mancanza di entrambi I’Assemblea nomina il proprio Presidente. L’Assemblea designa un segretario anche non socio. La rappresentanza può essere conferita, per gli argomenti posti all’ordine del giorno, solo ad un altro socio che può rappresentarlo per delega.

Amministrazione

Art. 17

L’amministrazione è conferita al Comitato Direttivo che è composto da tre a sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente. Qualora, durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Art. 18

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione dì quelli che la legge o Io statuto riservano all’Assemblea; provvede alla stesura del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e li sottopone all’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce lo modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consiglieri e tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone le mansioni ed i compensi eventuali.

Art. 19

II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente in sua vece, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri. L’avviso di convocazione, con l’indicazione delle materie da trattare, deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. Il Presidente o chi presiede provvederà, di volta in volta, a nominare un segretario, anche estraneo, per la redazione del verbale Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. membri.

Art. 20

Il Presidente del Comitato Direttivo è anche Presidente dell’Associazione; il suo mandato è contemporaneo a quello del Comitato Direttivo.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell’Associazione e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Comitato Direttivo.

Art. 22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di provato impedimento.

Art. 23

Gli atti del Comitato Direttivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori che viene nominato dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri iscritti all’Albo dei Revisori contabili, eletto dall’’Assemblea dei soci, anche non associati, la cui funzione si esercita nell’esecuzione del mandato per la verifica della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e statutarie. Il Collegio dei Revisori oltre ad effettuare verifiche periodiche sulla contabilità e sulla gestione, dovrà predisporre una relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Scioglimento

Art. 24

L’Associazione sì estingue secondo le modalità dell’ articolo 27 del c.c.:

per perdita del patrimonio ed impossibilità di ricostruirlo o per prolungata inattività dell’Assemblea;

per le altre cause previste dall’articolo 27 c.c

In caso di scioglimento dell’Associazione, è previsto espressamente l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000. Salvo diversa disposizione di legge e comunque degli organi di controllo, il patrimonio di liquidazione sarà devoluto al  CENTRO PROTECCION DE MENORES,  Quinta De Tilcoco – Casilla 7 VI Region Cile (I.C.Y.C.). Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 25  

Viene espressamente previsto l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 26

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme dei codice civile ed alle leggi in materia.